All’esito della riforma del 2006 (che ha modificato l’art. 95 l.f.) non possono più sussistere dubbi sulla possibilità per il Curatore di proporre il rigetto di una domanda di ammissione al passivo sostenendo la revocabilità, e quindi l’inefficacia, dell’atto che ne costituisce il presupposto. Tale facoltà può essere esercitata anche nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, e anche se la relativa questione non era stata sollevata in sede di verifica del passivo, infatti “la possibilità di introdurre detto strumento nel procedimento di verifica copre senza dubbio alcuno l’intera area delle situazione di inefficacia considerate nella sezione della legge fallimentare dedicata agli atti pregiudizievoli ai creditori (per un’applicazione relativa alla previsione dell’art. 64 legge fall.,v. Cass., 17 maggio 2012, n. 7774; la citata norma dell’art. 95, peraltro, abilita il curatore a formulare eccezioni per ogni caso di inefficacia). Ne’ la utilizzabilità dello strumento in sede di opposizione risulta in qualche modo condizionata da una sua preventiva enunciazione in sede di ammissione al passivo o dal suo inserimento nel programma di liquidazione, come pure dalla proposizione in via autonoma della corrispondente azione (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22784). Per altro verso, la sua utilizzabilità risulta oggi limitata al livello di proposizione di un’eccezione revocatoria (anche nell’ipotesi di avvenuta prescrizione dell’azione: Cass., 15 maggio 2020, n. 9136), senza potersi più spingere sino al dispiegamento di una riconvenzionale revocatoria, secondo quanto si riteneva invece possibile nel regime anteriore alla riforma (cfr., ad esempio, Cass. n. 11029/2002): in effetti, l’attuale sistema forgiato dagli artt. 98 s. legge fall. non tollera in linea generale l’introduzione di domande riconvenzionali da parte della curatela (cfr., per tutte, Cass., 31 luglio 2017, n. 19003; Cass., 6 settembre 2019, n. 22386). Con il conseguente abbandono della tradizionale qualificazione dell’intervento così promuovibile dal curatore negli ampi termini di “revocatoria incidentale”; e con la pure conseguente restrizione del raggio di azione del curatore alla sola richiesta di “paralizzare la pretesa creditoria”, il giudice non dichiarando “l’inefficacia del titolo del credito o della garanzia, ne’ disponendo la restituzione”, ma limitandosi a “escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del relativo titolo, con effetti limitati all’ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale”. (Cass. n. 26870 del 2020)