Con una interessante pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il diritto ad avere copia della documentazione spetta “anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del quarto comma dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale. Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fidejussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell’assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell’oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina – come rivelato dalle norme degli artt. 1944 e ss. c.c. – “rapporti fra il creditore ed il fideiussore”, i quali certamente e se si vuole sulla base di una lettura lata dell’art. 1945 c.c. implicano che il fideiussore debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all’esercizio del potere di cui all’art. 119 T.U.B. Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia “cliente” agli effetti di quella norma.” (Cass. n. 24181 del 30/10/2020).
Si tratta di un importante chiarimento su questione che fino ad oggi aveva portato a divergenti interpretazioni anche sulla base di precedenti di legittimità (in particolare Cass. n. 23391 del 09/11/07) che però la Suprema Corte afferma essere solo in apparente contrasto con quanto dalla stessa da ultimo statuito. Si può quindi sperare che la recente Sentenza della Cassazione ponga fine ad ogni discussione al riguardo e del resto parrebbe ingiusto che il fideiussore esposto come è alle potenziali richieste di pagamento dell’istituto di credito non possa difendersi chiedendo copia della documentazione inerente il rapporto garantito.